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titolo I
Costituzione e formalità
Art.1 (Costituzione)
E' costituita una Associazione senza fine di lucro, regolamentata dal presente Statuto e dalle leggi vigenti in Italia.
Il Governo della Repubblica di Guinea con proprio Decreto ha ufficialmente riconosciuto l'Associazione stessa.
Art.2 (Denominazione)
L'Associazione assume come denominazione quella di CAMERA DI COMMERCIO ITALO-GUINEANA (in seguito anche indicata, per brevità di lettura, la CAMERA).
Art.3 (Finalità)
La CAMERA DI COMMERCIO ITALO-GUINEANA ha come finalità quella di accrescere e di consolidare i rapporti di conoscenza tra i due Paesi di riferimento, oltre che di favorire e sviluppare le loro relazioni economiche e le loro sinergie.
Al fine di conseguire i suddetti obiettivi la CAMERA è abilitata a:
a) Intraprendere, organizzare, patrocinare e favorire ogni attività, di carattere culturale, sociale e scientifico, volta ad approfondire la conoscenza reciproca ed a stabilire legami di amicizia tra i due Paesi di riferimento;
b) Organizzare riunioni, conferenze ed altre manifestazioni;
c) Promuovere studi e ricerche di mercato;
d) Stimolare la partecipazione degli operatori economici a fiere ed esposizioni, organizzare missioni nell'interesse dell'uno e dell'altro Paese;
e) Promuovere ed incentivare la costituzione di società miste, istituendo un apposito sportello"joint Ventures" a disposizione non solo del grande partenariato finanziario ed industriale, ma anche delle piccola e media impresa.
tra i servizi che ci si prefigge che questo sportello metta a disposizione rientrano :
1) L'analisi delle problematiche giuridiche, procedurali ed etico-culturali che l'imprenditore deve affrontare qualora avesse intenzione di operare in uno dei due Paesi di riferimento;
2) Lo studio e la selezione, per ogni singolo caso concreto, degli ottimali canali di finanziamento;
3) La possibilità di mettere in contatto partners interessati ad iniziative omogenee;
f) Sottoporre alle autorità competenti ed in particolare alle Autorità diplomatiche e consolari dei paesi interessati, tutte quelle iniziative in grado di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e Guinea;
g) Prestare ogni possibile assistenza per la definizione di controversie tra soggettività italiane e guineane;
h) Creare un Centro di Documentazione (CdD) capace di rilevare e diffondere le leggi e le altre normative in vigore in Italia ed in Guinea, oltre a tutti quei dati e quelle notizie, prevalentemente di carattere giuridico, economico, finanziario e commerciale, di interesse per il perseguimento degli scopi della CAMERA;
i) Provvedere alla eventuale pubblicazione di notiziari periodici (anche con l'ausilio di strutture telematiche) concernenti informazioni di carattere economico, finaziario, commerciale e del lavoro volte a sviluppare le conoscenze tra i due Paesi nonchè a favorire l'integrazione dei guineani residenti in Italia;
l) Strutturare, attraverso una fattiva collaborazione fra entità di ricerca competenti in materia, una rivisitazione dell'intera codicistica vigente in Guinea;
m) Sviluppare sinergie accademico-universitarie tra i due Paesi di riferimento;
n) Sviluppare ogni altra azione tesa ad incrementare le relazioni economiche tra Italia e Guinea, a diffondere la conoscenza reciproca delle peculiarità dei rispettivi settori industriale, agricolo, commerciale e turistico, nonchè a favorire il trasferimento di tecnologie e lo scambio di beni e servizi;
o) Compiere ogni altra attività che gli Organi Sociali considerino utile, opportuna e/o strumentale al perseguimento delle finalità ed allo sviluppo della Associazione.
Art.4 (Durata)
L'Associazione ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.
Art.5 (Sede-uffici-rappresentanti)
La CAMERA ha sede in Roma in Piazza di Spagna, n.°66.
Essa ha piena facoltà di istituire uffici e nominare rappresentanti in altre città d'Italia e di Guinea.
titolo II
Soci
Art.6 (Soci ordinari)
Può essere socio ordinario della CAMERA ogni società, impresa, persona giuridica,ente, istituzione pubblica o privata e persona fisica avente sede o residenza in Italia o all'estero.
La qualità di socio ordinario si acquisisce con l'accettazione per iscritto della domanda di ammissione da parte del Consiglio d'Amministrazione.
Il Consiglio d'Amministrazione decide insindacabilmente e senza obbligo di motivazione.
Il Presidente ed il Segretario Generale, congiuntamente ed in via provvisoria, possono ammettere quale socio ordinario della CAMERA chi ne abbia fatto esplicita richiesta.
Quest'ultimo, oltre a fruire di tutte le attività e di tutti i servizi erogati dalla CAMERA, ha facoltà di esercitare tutti i diritti spettanti agli associati.
tale ammissione temporanea è soggetta a ratifica da parte del Consiglio d'Amministrazione, ratifica da deliberare entro e non oltre la prima riunione dello stesso.
Il socio ordinario è tenuto:
a) Al rispetto dello Statuto e delle decisioni degli organi della CAMERA;
b) A non compiere alcuna attività in contrasto con i fini della CAMERA;
c) A versare con regolarità il contributo associativo.
Il socio ordinario ha diritto di partecipazione e di voto in Assemblea.
Art.7 (Soci di diritto)
Soci di diritto possono essere istituiti con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione.
Per questi è necessario che l'accettazione sia formalizzata per iscritto.
Al socio di diritto è consentito di partecipare e di votare in Assemblea.
Art.8 (Soci d'onore)
Il Consiglio d'Amministrazione può nominare quali soci d'onore:
a) Autorità della Pubblica Amministrazione d'Italia e di Guinea;
b) Personalità, istituzioni ed organismi pubblici e privati che abbiano contribuito alla estensione delle relazioni economiche, sociali e culturali tra l'Italia e la Guinea, o che abbiano validamente collaborato per il conseguimento delle finalità della CAMERA.
Per questi è necessario che l'accettazione sia formalizzata per iscritto.
Il socio d'onore ha diritto di partecipazione in Assemblea, ma non di voto.